Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Tale disposizione si applica per coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Sono iscritti, altresì coloro i quali compiano il 21o anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni
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Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore.
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Se l'omissione è dolosa, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.
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Se il fatto è doloso, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.
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Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21o anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2.
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depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell'anno precedente. Ogni
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Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Commissione elettorale comunale provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del
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, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1000 a lire 10.000.
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Entro il mese di ottobre di ciascun anno il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale
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Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione dell'anno successivo, altre